Tu sei qui

Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda

L’art. 33 comma 3-bis del D.lgs. 163 del 12.04.2006 come ripreso dal successivo D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, all’art. 37, commi 1, 2, 3 e 4, dispone che i Comuni non capoluogo di Provincia gestiscono le procedure di affidamento dei contratti pubblici con una delle seguenti modalità:

  1. ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
  2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
  3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

L’Unione Montana del Baldo-Garda con deliberazione della Giunta n. 1 del 10.02.2015 ha attivato, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n.163/2006 (ora sostituito dall’art. 37 del d.lgs. 50/2016), la Centrale Unica di Committenza per un primo gruppo di Comuni estesa successivamente ad altri Comuni che hanno richiesto di aderire in tempi successivi.

Attualmente la Centrale Unica di committenza Baldo-Garda opera per i seguenti Comuni:

Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Caprino Veronese, Costermano sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Lazise, Rivoli Veronese e San Zeno di Montagna.

I rapporti con i singoli Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza sono regolati da apposita convenzione o accordo consortile sottoscritti tra le parti e da apposite disposizioni operative che stabiliscono le attività di competenza della Centrale Unica e di Committenza e gli obblighi degli Enti convenzionati.

BOZZA DI CONVENZIONE

DISPOSIZIONI OPERATIVE